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Gestione amianto: dall’UE e da UNI le regole fondamentali per tutelare la salute

23 dicembre 2024

di Maurizio Beretta

Qual è l’impatto dell’entrata in vigore della Direttiva UE 2023/2668 e delle Prassi UNI per la bonifica e gestione amianto?

La normativa italiana sulla gestione amianto ha raggiunto i trent'anni di applicazione. Dalla Legge che ha vietato l’uso di amianto nel 1992 e dal DM 6/9/94, che ha definito le modalità di esecuzione del censimento amianto in un immobile, così come le modalità di esecuzione degli interventi di gestionegestione e di esecuzione di analisi e monitoraggi di questo minerale così pericoloso, non ci sono più stati apprezzabili interventi normativi. Fino ad oggi, gli aggiornamenti normativi sono stati principalmente specifiche su modalità di intervento in situazioni particolari, come la bonifica di treni o navi, o il trattamento di amianto trovato nei terreni. Tuttavia, non sono stati fatti cambiamenti sostanziali. Nel corso del tempo, le ARPA, le Regioni, l’ISPRA o l’INAIL sono intervenute emanando linee guida per fare chiarezza o meglio specificare alcuni ambiti di applicazione o modalità di intervento.

Nel 2023, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2023/2668, d’interesse per il tema amianto e UNI (Ente Italiano di Normazione) ha emanato due Prassi di riferimento da non trascurare per chi, come la nostra azienda, offre servizi di consulenza e gestione amianto.

Novità introdotte dalla Direttiva europea 2023/2668

La novità più rilevante riguarda l’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si rivolgono principalmente al datore di lavoro. Con la Direttiva UE 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 sono stati introdotti limiti più restrittivi per l’amianto nell’aria, per aumentare la sicurezza dei lavoratori e una gestione amianto più tutelante.

Allo stato attuale, in Italia, i limiti di riferimento per qualsiasi luogo di lavoro, sono definiti all’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che fissa il il valore limite di esposizione per l'amianto a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. Questo valore è misurato come media ponderata su un tempo di otto ore. Se utilizziamo un’unità di misura più comune, il limite imposto dalla normativa sull’amianto equivale a una concentrazione pari a 100 fibre di amianto per litro d’aria. Facciamo un esempio pratico.

Un cantiere dove è stata effettuata una bonifica di amianto friabile in camera confinata (quindi non un qualsiasi luogo di lavoro, ma un’area specializzata per la bonifica amianto) può essere considerato concluso con buon esito dall’ASL qualora vengano misurate fibre di amianto aerodisperse in concentrazione inferiore a 2 fibre/litro (in base a quanto stabilito al punto 6.b del DM 6/9/1994). Il salto da 100 a 2 fibre/litro risulta particolarmente significativo. Soprattutto per una sostanza come l’amianto, per cui gli studi scientifici non sono ancora stati in grado di definire tempi e quantità di fibre tali da poter dire che l’esposizione è stata deleteria per il lavoratore.

Occorre notare che il limite di 100 fibre/litro previsto dal Testo Unico è il valore oltre il quale il Datore di Lavoro deve intervenire per adottare misure di protezione nei confronti del lavoratore e fornire idonei Dispositivi di Protezioni Individuali (DPI).

La nuova Direttiva, abbassa il  limite a 0,01 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, ovvero 10 fibre/litro, un parametro più ragionevole.

Il termine per conformarsi a questo nuovo limite nell’ambito della gestione amianto è fissato per il 21 dicembre 2025. Inoltre, sarà obbligatorio utilizzare la microscopia elettronica per misurare le fibre sottili (inferiori a 0,2 micrometri) entro il 21 dicembre 2029. Per chi non utilizza questo metodo, il limite scende ulteriormente a 0,002 fibre per cm cubo.

Le nuove Prassi UNI aggiornano le valutazioni e le responsabilità nella gestione amianto

A novembre 2023, l’UNI ha aggiornato due Prassi di riferimento, importanti soprattutto per chi possiede o gestisce edifici e per la consulenza in progetti di gestione e bonifica amianto:

  • UNI/PdR 152.1:2023: Materiali contenenti amianto - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia;
  • UNI/PdR 152.2:2023: Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto.

Esse certamente sono un utile riferimento con il quale confrontarsi per cercare di normalizzare le modalità con cui vengono eseguite determinate attività di gestione amianto.

La prima Prassi riguarda la consulenza per il censimento amianto all’interno degli edifici. Il DM 6/9/94,  pone l’obbligo ai proprietari dell’immobile di effettuare un censimento mirato all’individuazione dei materiali contenenti amianto e a nominare, se del caso, un Responsabile del Rischio Amianto.

Il documento definisce il proprio campo d’azione non a tutti i manufatti contenenti amianto, ma solo alle lastre utilizzate per le coperture o i tamponamenti degli edifici. Il metodo proposto dalla Prassi sulla gestione amianto prevede di effettuare una serie di valutazioni di tipo visivo sul manufatto, attribuendo dei punteggi ad ogni categoria. Tra gli aspetti da valutare ci sono, ad esempio, la presenza di sfaldamenti, crepe, rotture e danneggiamenti, la compattezza del materiale, la presenza di affioramenti di fibre di amianto, ecc.

La somma dei vari punteggi attribuiti alle diverse categorie durante il censimento amianto porta ad un valore numerico suddiviso in due macrocategorie:

  1. la valutazione dello stato di fatto del Materiale Contenente Amianto (MCA), definito anche indice di degrado, che definisce la necessità di intervenire o meno sul manufatto;
  2. la valutazione del contesto all’interno del quale è inserito l’MCA, che definisce in quali tempi è necessario intervenire.

Nel primo caso, in base al punteggio, si definisce se è necessario procedere alla rimozione totale o parziale del manufatto, se si può procedere con un intervento di bonifica amianto (oltre alla rimozione, è possibile provvedere all’incapsulamento o al confinamento o altri interventi di riduzione del rischio) oppure se si deve procedere unicamente ad un monitoraggio periodico a cadenza almeno annuale.

Il secondo punteggio definisce se è necessario intervenire in tempi brevi (12 mesi), in tempi medi (18 mesi), o in tempi più lunghi (24 mesi).

Questo tentativo di normalizzazione della procedura di valutazione probabilmente tende a rendere univoche le modalità di valutazione di qualità dei manufatti, che alcune Regioni hanno adottato autonomamente nel tempo. Sicuramente risulta un utile strumento nell’esecuzione delle attività di censimento amianto che ci troviamo a svolgere come consulenti ambientali che si occupano di gestione amianto.

La seconda parte della Prassi sulla gestione amianto risulta intimamente legata alla prima. Il DM 6/9/94 prevede che il proprietario di un immobile nomini un Responsabile del Rischio Amianto (RRA), qualora vengano individuati, nel corso del censimento amianto, materiali contenenti questo minerale. La figura del RRA è il soggetto che conosce l’ubicazione e la qualità dei manufatti contenenti amianto presenti in un immobile e che deve essere interpellato in caso di attività di manutenzione. Sarà questa persona a valutare le modalità esecutive, al fine di ridurre il rischio di esposizione alle fibre d’amianto per gli operatori addetti alla manutenzione.

Nonostante tale obbligo sia stato introdotto da ormai trent’anni per il proprietario dell’immobile, è possibile desumere che tale nomina venga effettuata molto più spesso da società di gestione di patrimoni immobiliari, mentre è meno frequente che la nomina venga attivata da soggetti privati, anch’essi sottoposti all’obbligo. Inoltre, viene definito quali capacità, conoscenze ed abilità debba avere il soggetto che ricopre il ruolo di Responsabile del Rischio Amianto. Infatti, la norma non ha mai definito tali aspetti, tanto che il ruolo poteva essere ricoperto, in linea teorica, da chiunque. Alcune Regioni, ad esempio la Liguria, avevano istituito nel tempo un corso obbligatorio che fornisce una sorta di abilitazione all’assunzione di tale ruolo. Altre Regioni non hanno istituito tale obbligo. Pertanto, tale Prassi costituisce un buon riferimento per poter scegliere il soggetto a cui affidare un’attività dal  rischio particolarmente delicato, come la gestione amianto.

In conclusione, sia l’intervento UE sia le Prassi UNI sulla gestione amianto, rappresentano un passo avanti significativo per ottenere una maggiore uniformità nelle pratiche di censimento amianto e gestione del rischio amianto su tutto il territorio nazionale, contribuendo così a ridurre l'esposizione a questo pericoloso materiale e a proteggere la salute pubblica. Per team come il nostro, abituato a lavorare da anni su progetti di gestione e bonifica amianto, si tratta di riferimenti tecnici importanti per proporre le soluzioni più sostenibili per l’ambiente e per i nostri clienti.    

  • Maurizio Beretta

    Maurizio, geologo e Senior Project Technical Leader, ha oltre 20 anni di esperienza nel settore ambientale, con particolare riferimento alla caratterizzazione e bonifica di terreni ed acque di falda.

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